La regolamentazione sul Whistleblowing, a garanzia di chi denuncia episodi di corruzione e irregolarità, è regolata in Italia da specifiche disposizioni di legge (dii recepimento di una Direttiva europea) e integra la normativa sulla tutela dei lavoratori del settore pubblico e privato (Legge 179 del 30/11/2017 e D.lgs. 24 del 10/03/2023).

In particolare, il whistleblower, ossia il soggetto che segnala all'Autorità competente condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza grazie al proprio rapporto di lavoro e/o professionale, non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa discriminatoria che potrebbe avere effetti negativi a suo carico

Letteralmente il termine Whistleblowing deriva dalla frase inglese “blow the whistle”, cioè “soffiare nel fischietto” e si riferisce all’azione di un arbitro che segnala un fallo, oppure a quella di un poliziotto che vuole fermare un’azione illegale. Vengono definiti whistleblowers i soggetti che denunciano pubblicamente o riferiscono alle autorità attività illecite, che possono consistere in una violazione di legge, nella minaccia di un interesse pubblico, nella dolosa omissione di un comportamento dovuto.

La finalità del Whistleblowing
La collaborazione dei soggetti interni alla Società che riferiscono di una condotta illecita conosciuta nell’esercizio della propria attività lavorativa, così come quella dei soggetti esterni venuti in altro modo a conoscenza di un fenomeno corruttivo, appare fondamentale in quanto lo scopo finale perseguito grazie a tali informazioni è quello di venire a conoscenza del fenomeno corruttivo in sé, lesivo per la Società e il Modello Organizzativo 231 adottato sotto molteplici aspetti, primo fra tutti il danno di immagine. A tal fine la nozione di corruzione introdotta dalla legge 190/2012 è più ampia di quella penale e comprende le varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato onde ottenere vantaggi per soggetti privati o pubblici.

Le garanzie per chi segnala condotte illecite
Coloro che effettuano segnalazioni godono di specifiche forme di tutela ed in particolare:

– la tutela dell’anonimato;
– il divieto di discriminazione nei confronti di chi effettua segnalazioni;
– la sottrazione delle segnalazioni dal diritto di accesso.

Il software di whistleblowing realizzato adottato dall’U.S. Lecce, infatti, è progettato per consentire di segnalare in modo sicuro e anonimo attività illegali, frodi o altre violazioni etiche all'interno di un'organizzazione. Il sistema è stato sviluppato tenendo conto delle disposizioni normative del D.Lgs. 24 del 2023, che stabilisce le linee guida per il whistleblowing in Italia.

Come effettuare le segnalazioni
Per effettuare le segnalazioni il Responsabile della prevenzione della corruzione ha predisposto la piattaforma raggiungibile al seguente indirizzo web: https://uslecce.contrasparenza.it/whistleblowing/

A questo indirizzo dipendenti e soggetti che hanno rapporti con l’U.S. Lecce potranno fare segnalazioni in conformità con quanto previsto dalla legge, utilizzando un questionario appositamente elaborato per il contrasto alla corruzione.

Trattamento dei dati
Per informazioni sul trattamento dei dati consultare l’informativa privacy sul whistleblowing.